Un'associazione è , tecnicamente, una tipologia giuridica di organizzazione di terzo settore -- dove l'elemento personale è preponderante: un gruppo di persone (devono essere almeno tre) decide autonomamente di unirsi per raggiungere uno scopo comune, che può avere come beneficiari solo gli associati oppure anche la collettività nel suo insieme.
Si tratta innanzitutto di un diritto (il diritto di associazione, appunto), che garantisce la libertà sancita dall'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Perché si possa parlare di associazione e non di un gruppo informale (ad esempio un gruppo di amici) è necessario che il gruppo di persone decida di costituirsi come tale (attraverso un documento - l'atto costitutivo), di identificare lo scopo comune e le attività, e di stabilire delle regole per la vita dell'organizzazione (questo viene specificato in un altro documento, lo statuto).
Fare un'associazione è abbastanza semplice e poco dispendioso, dunque particolarmente indicato per un gruppo di giovani che vogliano mettersi insieme per realizzare un'attività non-profit. Infatti un'associazione può anche operare come impresa, quindi fare acquisti, vendere servizi, stipularecontratti di fornitura e di lavoro… può insomma agire per perseguire le finalità che si è data.
Scarica la Guida "Associazionismo" prodotta da Informalmente con il supporto della Rete degli Informagiovani della Provincia di Venezia
Le associazioni operano in moltissimi campi, dallo sport alla cultura, dalla protezione dell'ambiente all'impegno civile, dalla tutela dei diritti al volontariato sociale.
L'associazionismo è la componente più numerosa del terzo settore. Secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sul nonprofit (www.istat.it) in Italia esistono 221.412 organizzazioni nonprofit, di cui il 91% sono associazioni.
Quadro normativo
Il codice civile individua le associazioni in riconosciute e non riconosciute: la maggior parte delle associazioni presenti in Italia sono non riconosciute, anche se le differenze tra le due forme di associazione si sono andate assottigliando nel tempo. Ad oggi, con le modifiche apportate dal decreto 361/00, la differenza fondamentale fra le due forme giuridiche associative rimane il riconoscimento della qualità della persona giuridica.
Le associazioni riconosciute, come conseguenza del riconoscimento di persona giuridica, hanno autonomia patrimoniale, che implica la responsabilità limitata dei soci. Questo significa che per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione, risponde l'associazione stessa. Proprio in virtù dell'autonomia patrimoniale, la legge prescrive alcuni obblighi: sulla forma e sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, in materia di assemblea dei soci (competenze, convocazione e maggioranze), in materia di amministrazione, di scioglimento ed estinzione dell'associazione e di esclusione dei soci.
Le associazioni non riconosciute non godono di autonomia patrimoniale e responsabilità limitata, per cui la responsabilità patrimoniale è di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione che risponderanno dei debiti contratti qualora il fondo comune dell'associazione non sia sufficiente a soddisfare i creditori. Per prassi si redigono l'atto costitutivo (atto che sancisce la costituzione dell'associazione) e lo statuto (atto che regola il funzionamento dell'associazione), necessari se si vogliono richiedere fondi pubblici ed agevolazioni ma non obbligatori. In mancanza è obbligatorio comunque un accordo scritto tra gli associati che regoli l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione.
Accanto alle norme di carattere generale presenti nel codice civile, la materia dell'associazionismo è regolata da leggi di carattere speciale, che introducono e regolano alcune forme particolari di associazione:
la legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato;
la legge 383/2000 sulle associazione di promozione sociale;
la legge 49/1987 sulle organizzazioni non governative.
Le organizzazioni di volontariato
Le organizzazioni di volontariato sono state introdotte dalla legge quadro 266/1991, che disciplina in senso ampio la materia e rimanda alle leggi regionali le ulteriori specificazioni, tra cui quello di istituire l'albo regionale delle organizzazioni di volontariato.
La legge definisce l'attività volontaria come attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'organizzazione di volontariato si deve avvalere in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le legge prevede la possibilità di ricorrere a lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo (anche fra i propri associati) esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. I volontari possono usufruire di un rimborso spese per la loro attività, di norma fissato dall'organizzazione stessa attraverso dei criteri riportati nello statuto (alcune leggi regionali fissano il limite di tale rimborso). Chi svolge attività di volontariato all'interno dell'organizzazione non può allo stesso tempo lavorare in modo autonomo o subordinato per l'organizzazione stessa.
La legge non stabilisce una forma giuridica ad hoc per le organizzazioni di volontariato ma afferma che vanno bene tutte quelle che sono compatibili con il fine non lucrativo e che abbiano una struttura democratica. La maggior parte delle organizzazioni di volontariato hanno adottato la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta.
Associazioni di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale "realizzano attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro", secondo la definizione della legge quadro 383/2000 (per scaricare la legge img_2584_1.pdf), che disciplina il fenomeno a livello nazionale e rimanda alle regioni la regolamentazione a livello regionale. I requisiti regionali sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2652 del 10 ottobre 2001
La Regione Veneto ha istituito l'Albo regionale delle associazioni di promozione sociale a cui le associazioni operanti in Veneto possono iscriversi (qui puoi scaricare i moduli per la richiesta di iscrizione e uno statuto tipo).
E' importante specificare che l'iscrizione ad appositi registri o albi comunali, provinciali e/o regionali non è una condizione che preclude l'esistere dell'associazione: questa può operare, ma spesso gli enti locali richiedono l'iscrizione come condizione per stabilire rapporti ed erogare finanziamenti.
Le organizzazioni non governative
Le organizzazioni non governative, organizzazioni che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, sono disciplinate dalla legge 49/87, che regola tutta la materia della cooperazione allo sviluppo. Per realizzare attività di cooperazione allo sviluppo utilizzando i fondi del Ministero degli Esteri è necessario ottenere l'idoneità presso lo stesso Ministero. I requisiti necessari per l'idoneità, e di conseguenza per l'accesso ai fondi del Ministero, sono i seguenti:
siano associazioni riconosciute, non riconosciute o fondazioni;
abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali;
non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
accettino controlli periodici stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai fini del mantenimento della qualifica;
presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
si obblighino alla presentazione di una relazione annuale.
Ricerca fondi!
Una domanda che viene spesso rivolta riguarda le risorse finanziarie. Le associazioni possono finanziarsi (e generalmente si finanziano) attraverso i contributi dei soci (ad esempio la tessera associativa), donazioni e finanziamenti da parte di privati cittadini e imprese (ad esempio un negozio di articoli sportivi che concede finanziamenti per un torneo di calcetto, magari in cambio di una visibilità nei materiali di promozione - in questo caso si parla di sponsorizzazione), contributi da parte della Pubblica Amministrazione (ad esempio: il Comune concede un contributo alla associazione "Naturamica" per la pulizia straordinaria di un parco pubblico e l'organizzazione di una festa popolare).
I contributi da parte della Pubblica Amministrazione variano a seconda dell'Ente erogante, che stabilisce le modalità, i tempi, i requisiti. Di solito vengono emanati dei bandi di finanziamento destinati a speciali categorie (ad esempio le associazioni di promozione sociale) o per realizzare una specifica attività (ad esempio attività a favore dei giovani), dove viene richiesto di presentare un progetto e di indicare un preventivo delle spese che si prevede di sostenere e per cui si richiede il contributo. Principali finanziatori pubblici delle piccole associazioni che operano sul territorio sono gli enti locali - Regione, Provincia, Comune, Municipalità.
Onlus?
Le associazioni non riconosciute, le associazioni riconosciute, le fondazioni e i comitati operanti nel non profit, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, possono assumere, al fine di poter beneficiare di uno speciale trattamento fiscale, per diritto o per scelta, la qualifica di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), solo se svolgono le attività tassativamente indicate all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 esclusivamente con finalità di solidarietà sociale Esistono pertanto Onlus di diritto e Onlus per scelta. Vi sono inoltre enti che possono essere Onlus solo limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente previsti dalla legge 460/97. Questi vengono definiti Onlus parziali.
Per ONLUS si intende una definizione di tipo accessorio, relativa allo status fiscale dell'organizzazioni, non allo status giuridico.
Per approfondire: Dossier Tematico del Ministero dell'Economia
Strumenti per agire sul territorio
Per saperne di più e per conoscere bandi, modalità di iscrizione ai registri e iniziative pubbliche in favore delle associazioni, visita i seguenti siti:
Veneto Sociale: La Regione Veneto ha uno specifico portale dedicato alle Politiche Sociali www.venetosociale.org con una sezione dedicata ai giovani (http://www.venetosociale.org/index.php?obs=GI) ed una al nonprofit (http://www.venetosociale.org/index.php?obs=TS). Contiene le normative nazionali e regionali, materiali, news e soprattutto i bandi di finanziamento emanati dalla regione. Di solito vengono emanati bandi per finanziamenti alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, per realizzare attività a favore dei giovani, nel campo della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale. I bandi vengono emanati solitamente una volta all'anno e principalmente nel periodo tra febbraio e maggio. Ti consigliamo di visitarlo spesso e di tenerlo sott'occhio!
Provincia di Venezia: Sul sito della Provincia di Venezia trovi un elenco delle associazioni e delle Fondazioni attive in provincia
Osservatorio Politiche di Welfare: E' il servizio del Comune di Venezia che promuove la cooperazione tra servizi sociali e terzo settore, fornisce servizi per il terzo settore, pubblica la Guida del terzo settore veneziano e la rivista Polis. Sul sito dell'Osservatorio puoi trovare l'elenco delle organizzazioni di terzo settore e ricercare per settore di intervento (ad esempio ambiente) e per tipologia giuridica (associazione, cooperativa, fondazione). Lo Sportello Informa Città Solidale offre informazioni e materiale di supporto su opportunità della legislazione vigente nel terzo settore, organizzazioni con cui intraprendere attività di volontariato, iniziative proposte dal volontariato, reti operanti nel territorio. Si rivolge a: volontari, cittadini, organizzazioni del Terzo Settore, operatori sociali.
Questa sezione è stata scritta con degli estratti da "Lavorare nel nonprofit" di Cimini, Lombardi, Marcon, Naletto - Carocci editrice, 2005
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