Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Gennaio 2010 12:05
La cosiddetta "Agenzia di lavoro Interinale o Temporaneo" ha cambiato nome: con la riforma del mercato del lavoro introdotta nel 2003 con la Legge Biagi, si parla di Somministrazione di lavoro. Il tutto ruota attorno alla definizione dei soggetti implicati nel rapporto di lavoro: cercando di capire meglio l' agenzia di somministrazione (somministratore - ex interinale) mette a disposizione di un altro soggetto, che sarà detto "utilizzatore" (per es. un'impresa) e che necessita di un lavoratore per un periodo di tempo, il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Le Agenzie di somministrazione devono possedere un’apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed essere iscritte nell'apposita sezione dell'Albo informatico.
Tutti i datori di lavoro possono stipulare contratti di somministrazione: possono essere ditte, aziende, imprese, ma anche pubbliche amministrazioni, enti che non perseguono fine di lucro, soggetti non imprenditori ecc.
I lavoratori sono in ogni caso dipendenti dell’agenzia di somministrazione con cui stipulano un contratto ma devono svolgere la propria attività secondo le istruzioni dell’impresa utilizzatrice, per tutta la durata della prestazione.
Sarà l’agenzia ad occuparsi della retribuzione dei lavoratori ed a versare i relativi contributi previdenziali.
I lavoratori godono di parità di trattamento economico e normativo con i lavoratori dell’azienda utilizzatrice di pari livello, che svolgono analoghe mansioni.
E’ vietato stipulare il contratto di somministrazione: per sostituire lavoratori in sciopero; nelle imprese in cui ci siano stati licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, riguardanti le stesse mansioni precisate nel contratto di somministrazione; nelle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Esso viene applicato solo nei casi tassativamente previsti dalla legge: servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico; servizi di pulizia, custodia, portineria; servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e di merci; gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; consulenza direzionale (certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo, personale, ricerca e selezione del personale); attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; gestione di call-center; avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree di cui all’Obiettivo 1 del regolamento CE 1260/1999; per le costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti; installazioni o smontaggio di impianti o macchinari; attività produttive, nella cantieristica navale e nell’edilizia, che richiedano più fasi successive di lavorazione e quindi l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa; nei casi previsti dai contratti collettivi
Il contratto di somministrazione può essere:
> a tempo determinato: viene stipulato per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell’utilizzatore; in generale si seguono le disposizioni del D.Lgs. 368/2001 sul tempo determinato ma, per quanto riguarda le proroghe del contratto di lavoro, si osservano invece le disposizioni del contratto collettivo applicato dall’Agenzia di somministrazione. Con il consenso del lavoratore e con atto scritto sono ammesse più proroghe.
> Con il Protocollo del Welfare 2007 è stata abrogata la possibilità di stipulare contratti di somministrazione a tempo indeterminato.
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